Poker Live: anche il Tribunale di Brescia giudica lecito il poker sportivo

Organizzare e giocare tornei di poker sportivo non è reato. Questa in sintesi la sentenza del Tribunale Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, chiamata a giudicare l’operato di un circolo di Urago D’Oglio che proponeva tornei di poker live.

Organizzare e giocare tornei di poker sportivo non è reato. Questa in sintesi la sentenza del Tribunale Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, chiamata a giudicare l’operato di un circolo di Urago D’Oglio che proponeva tornei di poker live.

 

 

Ennesima vittoria del poker live all’interno di un aula di tribunale. Stavolta è il TAR lombardo, nella sezione di Brescia, a dar ragione ai titolari di un circolo di Urago D’Oglio al quale il Comune aveva impedito lo svolgimento di tale attività.

 

La sentenza spiega perfettamente quello che è la situazione attuale in Italia riguardante il poker sportivo. Innanzitutto specifica che il poker nella modalità torneo non è giudicato gioco d’azzardo allor quando il torneo preveda un iscrizione unica, quindi quando si gioca in modalità freezout, e quando il costo d’ingresso allo stesso non superi determinati parametri stabiliti per legge.

 

Altra vittoria per il poker liveSpecifica poi che il poker live nel nostro paese è ancora in attesa del bando di gara per l’acquisizione delle 1.000 licenze per il gioco live con un costo già definito in €100.000 e che prevede una tassazione al 3% della raccolta. Detto ciò, con appunto questo bando di gara ancora non programmato, non si può vietare ai circoli di offrire i tornei di poker sportivo, nei limiti specificati prima, escluso dalla fattispecie del gioco d’azzardo.

 

Nello specifico: “Quando la regolamentazione dei giochi leciti sarà definita in dettaglio, e implementata, si porrà il problema della sua compatibilità con i principi comunitari (in particolare per quanto riguarda la proporzionalità dei requisiti di partecipazione all’asta). Nella fase interinale, tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria circa i ristretti limiti di ammissibilità di un monopolio statale sui giochi leciti (v. C.Giust. Sez. IV 15 settembre 2011 C-347/09, Dickinger, punti 63-69), si ritiene legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi, come nel caso in esame, purché vengano osservate le condizioni indicate dalla giurisprudenza penale sopra richiamata e sia garantito il rispetto delle disposizioni tributarie (per un caso analogo v. TAR Lecce Sez. I 25 maggio 2011 n. 968)“.

 

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