Poker Live: in arrivo il nuovo regolamento?

Un nuovo regolamento fa la sua comparsa in modo inaspettato nel panorama del Poker Live dopo anni d’inutile attesa, e anche se è stato rimandato ad Aams per alcune modifiche, l’ambiente dei giocatori italiani si gonfia d’ottimismo!

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Un nuovo regolamento fa la sua comparsa in modo inaspettato nel panorama del Poker Live dopo anni d’inutile attesa, e anche se è stato rimandato ad Aams per alcune modifiche, l’ambiente dei giocatori italiani si gonfia d’ottimismo!

 

 

 

 

Un regolamento per il poker live lo chiediamo da anni, e nel coro si uniscono a noi le centinaia di gestori delle sale da poker che lungo tutta la penisola aprirono i battenti prima del blocco. Ora finalmente sembra che le acque si stiano lentamente schiarendo e, nonostante le richieste di modifica che andremo ad elencare, pare che la strada che si sta percorrendo sia quella giusta.

 
Ecco le richieste di modifica avanzate dal Consiglio di Stato, riportate da GiocoNews nelle ultime ore:
 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO – Nell’articolo 1 che riporta l’oggetto del regolamento e le definizioni dei termini tecnici in esso contenute, viene in particolare specificato che la località di svolgimento del torneo è situata nell’ambito del territorio comunale nel cui contesto il concessionario, pure individuato dalla stessa norma, prevede lo svolgimento del torneo, per non più di una volta, nell’arco delle 24 ore. È altresì previsto che sia lo stesso concessionario ad individuare le formule del gioco del poker sportivo.
 
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RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI GIOCO – L’articolo 2 si occupa della procedura di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del gioco, titolo che viene rilasciato sulla base di una istanza a cui sono allegati i regolamenti delle formule di gioco di poker sportivo proposti dal concessionario, ivi compresi i valori minimo e massimo del diritto di partecipazione, le possibili strutture delle puntate obbligatorie, l’elenco, l’ubicazione e le caratteristiche della sala di gioco e i dati relativi agli organizzatori responsabili delle sale, i quali devono essere titolari della specifica licenza di cui all’articolo 86 del T.U.L.P.S.
 
DIVIETO AI MINORI E MODALITA’ DI GIOCO -L’articolo 3 sancisce il divieto ai minori di partecipazione al gioco e il divieto di accesso alla sede. Il successivo articolo descrive poi le modalità di effettuazione del gioco ammesse esclusivamente nella forma del torneo, modalità proposte dal concessionario ed approvate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La norma stabilisce l’importo massimo del diritto di partecipazione in 100 euro al netto delle spese sostenute dal concessionario per l’organizzazione del torneo nonché gli adempimenti tecnici necessari prima dell’inizio del gioco che riguardano le comunicazioni obbligatorie del concessionario al sistema centralizzato. Disposizioni specifiche sono pure dettate per la tutela del giocatore e forme di eliminazione del gioco nonché per definire altre limitazioni.
 
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SVOLGIMENTO DEL TORNEO – L’articolo 5 si occupa poi della svolgimento del torneo, in particolare di quando ha inizio e di quando è annullato prevedendo, in tale ultimo caso, le conseguenze che ne derivano per il concessionario e i partecipanti, anche allorché questi ultimi si ritirino dal gioco.
 
DIPENDENTI E SALA DI GIOCO – L’articolo 6 descrive quindi le caratteristiche delle sale da gioco e stabilisce per i dipendenti e per il personale tecnico impegnato in dette sale, l’obbligo di possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa antimafia.
 
RAKE E TASSE – L’articolo 7 definisce la ripartizione della posta di gioco, prevedendo un compenso per il concessionario pari al tre per cento della somma dei diritti di partecipazione acquistati dai singoli giocatori per ogni torneo e specificando che sulla parte rimanente destinata ai primi assegnati ai vincitori, è applicata una aliquota del 20% quale ritenuta alla fonte a titolo di imposta effettuata dal concessionario. Viene altresì specificato che l’importo del compenso del concessionario non comprende le spese sostenute per l’organizzazione del torneo.
 
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BUY IN E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – L’articolo 8 detta poi norme sui requisiti della ricevuta attestante il diritto di partecipazione a titolo per il pagamento della vincita, mentre gli articoli 9, 10 e 11 rispettivamente rinviano a successive specifiche tecniche le modalità e i tracciati record del sistema di trasmissione dei dati, definendo gli obblighi di informazione al giocatore e la pubblicità del regolamento e imponendo al concessionario di garantire la terzietà del personale della propria organizzazione tramite l’esclusione della loro partecipazione attiva al gioco.
 
CONTROVERSIE – L’articolo 12 affida quindi la soluzione delle controversie insorte in sede di interpretazione ed esecuzione del regolamento, alla commissione di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) del D.P.R. n. 385/2003.
 
VIGILANZA E CONTROLLO – L’articolo 13 si occupa, infine, dei poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario e l’articolo 14 delle cause di revoca e decadenza delle autorizzazioni in questione.
 
scritto da Luca ‘ilFilosofo‘ Barbi
 
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