Il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto discusso ‘decreto dignità’ che prevede anche il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Cosa succederà adesso?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto discusso ‘decreto dignità’ che prevede anche il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Cosa succederà adesso?

Abbiamo deciso come Governo di varare un primo provvedimento economico. Non vengo qui né ad enfatizzarlo né a celebrarlo. Vi voglio solo trasmettere l’emozione di un cittadino di trentun’anni che da Ministro ha vietato la pubblicità del gioco d’azzardo in Italia per sempre“… con queste parole Luigi Di Maio ha ufficializzato l’approvazione del ‘decreto dignità’.

Adesso l’iter prevede la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la conversione in legge che dovrà avvenire entro e non oltre i 60 giorni, pena la decadenza, dalla data di entrata in vigore. Insomma, è praticamente tutto fatto. E adesso? Prima di tutto bisognerà capire bene come verrà applicato il decreto e cosa succederà a chi ha dei contratti in essere.

In questo senso ci ha pensato lo stesso Di Maio a sciogliere qualche dubbio:

Il Decreto Dignità stabilisce dei principi che rimettono al centro delle politiche pubbliche il cittadino. E’ un’emozione enorme perché siamo il primo Paese in Europa che vieta la pubblicità sul gioco. Diamo un po’ di mesi ai contratti in essere per essere risolti. Quindi chi ha dei contratti in essere avrà tempo per eliminarli, ma verso l’inizio del 2019 non esisterà nessun tipo di pubblicità di gioco d’azzardo!

Quindi tutto chiaro per il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Intanto vi proponiamo il il testo dell’articolo 8 del decreto Dignità (Divieto di pubblicità giochi e scommesse):

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.

3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data.

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