Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar Lazio e ripristina il distacco di Scommettendo come era stato precedentemente disposto dai Monopoli di Stato. Accolta quindi l'istanza cautelare che per effetto sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Ripristinata quindi dal Consiglio di Stato la decadenza della società Scommettendo, questo è quanto si evince dall'ordinanza emessa dai giudici di Palazzo Spada:
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1918/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Rilevato che per pacifica giurisprudenza la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del “tempus regit actum”, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi (si veda Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, ma anche Consiglio Stato , sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618); rilevato che l’appello cautelare appare fornito del prescritto fumus in relazione al combinato disposto dei commi 7, 7 bis e 7 ter dell’art. 9 del dM 21 marzo 2006 n. 21634 ed all’art. 12 comma 3 del decreto medesimo e che sussiste il requisito del periculum in mora”
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