Tar Lombardia conferma: “Legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo”

Il poker live incassa un altro parere favorevole dal Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. Il Tar ha accolto il ricorso di un circolo privato presentato contro la Questura che, con un decreto, aveva vietato l’organizzazione di tornei dal vivo.

Il poker live incassa un altro parere favorevole dal Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. Il Tar ha accolto il ricorso di un circolo privato presentato contro la Questura che, con un decreto, aveva vietato l’organizzazione di tornei dal vivo.

 

In un periodo in cui il poker live nei circoli diventa accesa discussione tra Federgioco e Federazione Italiana Gioco Poker si registra un’altra buona notizia in ambito giurisdizionale. Il Tar Lombardia, nella sua sezione di Brescia, ha accolto infatti il ricorso di un circolo privato di Montichiari presentato, contro la Questura di Brescia, per l’annullamento del decreto con il quale si vietava la prosecuzione dell’attività di organizzazione e svolgimento di tornei di poker dal vivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, si legge su Agimeg, ha accolto il ricorso affermando subito che “nelle finalità statutarie del circolo associativo assume particolare importanza lo svolgimento del gioco delle carte, ma questo non significa però che venga necessariamente praticato il gioco d’azzardo“.

Inoltre “quando la regolamentazione dei giochi leciti sarà definita in dettaglio, e implementata, si porrà il problema della sua compatibilità con i principi comunitari. Nella fase interinale si ritiene legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi. In tali circoli, infatti, purché siano rispettate le condizioni indicate dalla Poker live nei circoli è legittimogiurisprudenza penale, viene praticato un tipo di poker lecito, con un numero limitato di giocatori, ed è comunque possibile un efficace controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza“.

Considerazioni che, secondo il Tar, portano alla naturale conseguenza dell’annullamento del decreto inpugnato nonostante “la Polizia Locale ha accertato una certa permeabilità del circolo privato, al quale hanno potuto accedere anche soggetti esterni. Tali soggetti hanno partecipato all’attività di gioco e hanno beneficiato della somministrazione di alimenti e bevande; questa commistione non può essere considerata ammissibile, in quanto l’attività del circolo privato, salvo occasioni marginali, deve avere come destinatari unicamente i soci. È quindi necessario che l’associazione eserciti un controllo più stringente sui propri associati e su coloro che sono ammessi nei locali del circolo privato“.

Per quanto riguarda gli associati invece “è necessario che le modalità di gioco pubblicizzate sulle locandine siano coerenti con le indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata, per evitare di rappresentare elementi di aleatorietà propri del gioco d’azzardo, e soprattutto per evitare che potenziali giocatori siano attratti da tale componente di rischio”. Il ricorso viene quindi accolto “con il conseguente annullamento del decreto impugnato. Occorre però sottolineare che l’attività dell’associazione ricorrente può proseguire, superando l’ordine di cessazione emesso dalla Questura, solo a condizione che si conformi esattamente ai principi giurisprudenziali in materia di giochi leciti“.

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