Violazione degli articoli 2 e 28ter del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Con questa accusa il Garante per la Pubblicità ha ordinato la cessazione di due spot televisivi aventi per oggetto i nuovi Spin and Go di PokerStars.
Violazione degli articoli 2 e 28ter del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Con questa accusa il Garante per la Pubblicità ha ordinato la cessazione di due spot televisivi aventi per oggetto i nuovi Spin and Go di PokerStars.
Violazione degli articoli 2 e 28ter del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Con questa accusa il Garante per la Pubblicità ha ordinato la cessazione di due spot televisivi aventi per oggetto i nuovi Spin and Go di PokerStars.
A seguito della richiesta d’intervento formalizzata qualche mese fa dal Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria, il Garante per la Pubblicità ha deciso di stoppare alcuni spot televisivi lanciati da PokerStars per promuovere i nuovi Spin & go. Per il Giurì, gli spot in questione risulterebbero in evidente contrasto con gli articoli 2 e 28ter del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Le pubblicità, si legge su Jamma.it, sarebbero ingannevoli in quanto non avrebbero reso immediatamente chiaro che l’oggetto promosso erano partite di poker online con un massimo di 3 giocatori, nel corso delle quali veniva attribuito un montepremi casuale sulla base delle puntate effettuate dai giocatori stessi. Non solo, secondo sempre il Garante non avrebbero chiarito nemmeno il valore del montepremi massimo, conseguibile solo con puntate da 10 euro, mentre le probabilità che tale vincita venisse effettivamente attribuita durante una partita era in realtà molto esigue, pari solo a 4 su 100.000.
Il concessionario ha eccepito che i messaggi avrebbero reso evidente immediatamente al consumatore che si trattava della promozione di un servizio che offriva all’utente la possibilità di partite di poker online, in quanto veniva rappresentato l’atto di giocare tramite computer e compariva un tavolo verde da gioco insieme all’immagine di cinque normali carte di gioco. Infine, l’opponente ha specificato che il montepremi massimo si realizzasse solo in pochi casi (4 su 100.000 giocate) e che dunque il consumatore non avrebbe comunque mai potuto decodificare il messaggio nel senso che quel montepremi fosse “normale” o “frequente”, ma avrebbe ritenuto appunto che si trattava solo del caso limite della massima vincita possibile.
In conclusione il Giurì ha ritenuto che, nonostante in realtà il messaggio due spot non sia ingannevole rappresenti comunque una violazione dei più stringenti parametri di correttezza, chiarezza e trasparenza che l’art. 28 ter. Per quanto la frase “probabilità di trovare uno spin & go col premo massimo: 4 su 100.000 con buy-in pari a 10 Euro” possa essere in sé tale da evitare l’inganno circa le effettive probabilità di vincere, il fatto che essa compaia in caratteri e con dimensioni non particolarmente evidenti (e, soprattutto, per pochissimi secondi) – per di più nel contesto di una sceneggiatura complessiva tale da accreditare l’impressione che il soggetto vincitore, vista la sua esultanza, abbia “vinto molto” – non riesce a soddisfare quella esigenza di tutela rafforzata del consumatore che rappresenta la ratio per cui l’art. 28 ter pone dei criteri di valutazione dei messaggi promozionali che, in termini di correttezza, chiarezza e trasparenza, devono ritenersi più rigorosi rispetto a quelli che valgono per altri prodotti e servizi.
Gli spot in questione non consentono di capire con sufficiente chiarezza, specie ad un soggetto poco avvezzo a (o che non si intende di) giochi di carte, di avere a che fare con un servizio di poker online. Occorre osservare che le immagini delle carte e del tavolo verde non sono decisive, atteso che potrebbero riguardare anche altri giochi con le carte. È concreto il rischio che il consumatore target del messaggio (attesa anche la brevità dello spot) non si renda conto di avere a che fare un servizio di poker online, ma pensi di avere a che fare con un comune gioco a montepremi con estrazione più o meno casuale.
Questa falsa presupposizione potrebbe tuttavia indurlo a sottovalutare il fatto che nel poker conta in modo rilevante l’abilità del giocatore e non solo la fortuna, con la conseguenza che un soggetto poco esperto nel gioco del poker potrebbe essere indotto dalla equivocità dello spot a partecipare al gioco promosso senza valutare correttamente le sue effettive chances di successo (che sarebbero molto ridotte, appunto, in ragione della sua scarsa abilità in quel gioco).
Per verificare il rispetto del CA, il Giurì ritiene peraltro di potersi limitare alla verifica del contenuto dei due spot oggetto delle censure del Comitato di Controllo, senza che dunque possano assumere rilevanza le informazioni integrative eventualmente disponibili nel sito di gaming ovvero scaricabili dal sito internet del fornitore del servizio.