La Commissione Tributaria annulla gli avvisi di accertamento a carico di un poker player

I giudici tributari, ancora una volta, hanno ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate in relazione alle (presunte) vincite conseguite dai poker players italiani in case da gioco estere.

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I giudici tributari, ancora una volta, hanno ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate in relazione alle (presunte) vincite conseguite dai poker players italiani in case da gioco estere.

 

L’ultima pronuncia del caso proviene dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con due sentenze depositate lo scorso 30 marzo 2015, ha disposto l’annullamento di due atti di accertamento emessi nei confronti di un contribuente a titolo di omessa dichiarazione delle vincite conseguite nell’ambito di un torneo di poker sportivo disputato fuori dai confini nazionali.


La vicenda è iniziata allorquando l’Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a fornire chiarimenti circa alcune somme che gli venivano attribuite dal sito britannico “Thehendonmob.com”, quali vincite conseguite in una casa da gioco sita a Malta (Paese membro dell’Unione Europea).

 

Per quanto i dati attribuiti dal predetto sito web fossero stati smentiti in sede di contraddittorio dal diretto interessato, l’Agenzia delle Entrate aveva ugualmente emesso nei suoi confronti due avvisi di accertamento, contestando l’omessa dichiarazione di redditi diversi per gli anni 2008 e 2009. Avverso gli atti impositivi, il player ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. In sede contenziosa, il contribuente, rappresentato e difeso dall’Avvocato Tributarista Francesco Garganese del Foro di Lecce, ha eccepito l’illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione del principio comunitario di non discriminazione, nonché la totale infondatezza degli stessi atti per difetto di prova.

 

In punto di legittimità, le eccezioni sollevate dal legale sono state incentrate sulla circostanza che l’operato della Amministrazione finanziaria, che negli atti impositivi aveva, come detto, qualificato e tassato le vincite quali redditi diversi di cui all’art. 67 del Dpr. n. 916/1987, evidenziasse profili manifestatamente discriminatori. Ciò in quanto laddove il contribuente avesse conseguito in Italia le medesime vincite attribuitegli presuntivamente dall’Agenzia delle Entrate, le stesse sarebbero state tassate alla fonte, ai sensi dell’art. 30, c. 7, Dpr. n. 600/1973, direttamente dalla casa di gioco organizzatrice dell’evento (sita in Italia) mediante il meccanismo applicativo dell’imposta sugli intrattenimenti (20% del provento).

Poker LiveDiversamente, avendole conseguite all’estero, il regime tributario applicabile a detti proventi, secondo l’interpretazione della Amministrazione finanziaria, sarebbe dovuto essere quello proprio dei redditi diversi con conseguente applicazione delle ben più onerose aliquote progressive di imposta previste dal Tuir (dal 23% al 43%). Il tutto con riflessi discriminatori nei confronti delle case da gioco site in altri Paesi dell’Unione Europea i cui servizi diventerebbero certamente meno allettanti per i giocatori residenti in Italia a causa del diverso e più oneroso regime impositivo sopra descritto.

 

Proprio tale eccezione è stata ritenuta meritevole di accoglimento dalla Commissione Tributaria adita la quale, uniformandosi anche ad un precedente giurisprudenziale dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha ritenuto che nel caso di specie sussistesse “una evidente forzatura che l’Ufficio intende imprimere alle previsioni di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986” e che, in conseguenza di ciò, fossero stati “palesemente violati i principi dell’uguaglianza e della non discriminazione dei cittadini comunitari”.


Ancora una volta, quindi, i giudici tributari hanno ribadito quanto emerso in sede comunitaria circa l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria italiana che da anni, in violazione dei principi sanciti dall’Unione Europea in tema di non discriminazione e di libero esercizio
dell’attività di impresa, intende sottoporre le vincite conseguite dai poker players italiani in case da gioco estere site in UE ad un regime di tassazione diverso e ben più oneroso rispetto a quello a cui le stesse sarebbero sottoposte qualora venissero corrisposte da case da gioco italiane.

 

Marco Notaro

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